Sez. 6, Sentenza n. 1434 del 20/04/1999 Cc. (dep. 06/10/1999) Rv. 214786 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Accertamenti complessi - Riferimento ad emergenze sopravvenute o tali da non poter essere soddisfatte nel termine originariamente prefissato - Necessità - Omessa allegazione da parte del PM - Concedibilità della proroga - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA
In tema di proroga della custodia cautelare, l'art.305, comma secondo, cod. proc. pen., richiede che, permanendo le esigenze cautelari, gli accertamenti da compiersi siano assolutamente necessari ai fini del procedimento e che la necessità si riferisca a emergenze sopravvenute o, qualora preesistenti, tali da non poter essere soddisfatte utilmente nel termine originariamente prefissato; al giudice per le indagini preliminari è, pertanto, preclusa la possibilità di accordare la proroga qualora il PM ometta di allegare le circostanze suindicate che condizionano l'operatività della proroga ovvero sia accertato un colpevole ritardo da parte dello stesso pubblico ministero nel tempestivo adempimento della attività di indagine, non potendosi consentire che l'inerzia degli inquirenti possa giustificare il protrarsi della privazione della libertà personale dell'indagato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)