Sez. 3, Sentenza n. 5335 del 14/10/1982 (Rv. 423122 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - IN GENERE - AZIONI AVENTI AD OGGETTO OBBLIGHI DI FARE - NATURA MOBILIARE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - CONTESTAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - IN GENERE - AZIONI AVENTI AD OGGETTO OBBLIGHI DI FARE - NATURA MOBILIARE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - CONTESTAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Le azioni aventi ad oggetto un Obbligo di fare, in quanto non disciplinate autonomamente dal codice di rito agli effetti della Competenza per valore, vanno annoverate tra le azioni di carattere mobiliare disciplinate dall'art. 14 del codice stesso sotto il profilo che l'Obbligo di fare è sempre economicamente valutabile e, quindi, rapportabile ad una somma di danaro. Conseguentemente, qualora l'attore non abbia indicato uno specifico valore, va riconosciuta al convenuto la possibilità di tempestiva eccezione circa l'incompetenza del giudice rispetto al valore della causa. (V 3675/80, mass n 407540, sulla seconda parte; (V 1671/69, mass n 340620, sulla seconda parte; (V 1935/65, mass n 313701, sulla seconda parte; (Conf 761/73, mass n 363006, sulla prima parte; (Conf 160/71, mass n 349542, sulla prima parte; (Conf 49/64, mass n 300079, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)