Sez. 5, Sentenza n. 25568 del 02/04/2007 Cc. (dep. 04/07/2007) Rv. 237703 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Reato di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori - Natura - Reato istantaneo ad effetti permanenti - Conseguenze in tema di sequestro preventivo.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale del riesame confermi il sequestro preventivo - disposto dal G.i.p., in relazione al reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992 (trasferimento fraudolento di valori) - delle attività imprenditoriali e quote del capitale sociale di una società, omettendo di considerare le prospettazioni difensive in ordine alla trasformazione e alla liberazione dell'attività della società, oggetto di sequestro, da ingerenze sospette, considerato che il suddetto reato configura una fattispecie istantanea ad effetti permanenti, ma potenzialmente suscettibili di interruzione nel momento in cui l'attribuzione fittizia venga meno e la titolarità della "res" sia realmente, e non fittiziamente, trasferita.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)