Sez. 1, Sentenza n. 14626 del 10/02/2005 Ud. (dep. 19/04/2005) Rv. 231379 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Trasferimento fraudolenato di valori - Caratteri della fattispecie criminosa - Concorso di persona nel reato - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori non è un reato plurisoggettivo improprio, ma è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità e consiste in una situazione di apparenza formale della titolarità del bene, difforme dalla realtà sostanziale, con la conseguenza che colui che si rende fittiziamente titolare di tali beni con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)