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Sez. 2, Sentenza n. 18157 del 05/04/2002 Ud. (dep. 13/05/2002) Rv. 221619 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca prevista dall'art. 644, u. c., come modificato, dall'art.1 della legge 7 marzo 1996, n. 108 - Assoggettamento alla disciplina prevista per le misure di sicurezza - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221619-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di misure di sicurezza, la confisca prevista dall'art. 644, u. c., cod. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, costituisce un'ipotesi speciale di confisca obbligatoria che estende la propria operatività oltre che al prezzo del reato anche al profitto, nonché alle sentenze di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.; in ragione di ciò non viene meno la sua natura di misura di sicurezza, con la conseguenza che essa è assoggettata alla disciplina prevista in via generale per tale istituto e, pertanto, a differenza di quanto statuito per le pene, non è applicabile il principio di irretroattività della legge di cui all'art. 2 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644 com. 6, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)