Sez. 5 - , Sentenza n. 25700 del 14/12/2016 (Rv. 641947 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Autotrasportatori - Liquidazione e versamenti trimestrali - Autorizzazione - Iscrizione all'albo - Sufficienza - Esclusione - Esercizio dell'attività - Necessità - Assenza delle condizioni - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
In tema di IVA, gli autotrasportatori possono essere autorizzati ad eseguire le liquidazioni periodiche ed i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente, secondo quanto previsto dall'art. 74 del d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione vigente "ratione temporis", ove siano formalmente iscritti all'albo ed esercitino effettivamente l'attività di autotrasporto, sicché, in mancanza di tali presupposti, si realizza una violazione sostanziale e non meramente formale, che arreca pregiudizio alle operazioni di controllo e preclude l'applicabilità dell'esimente di cui agli artt. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 e 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, con conseguente irrogazione delle sanzioni.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)