Sez. 5, Sentenza n. 1567 del 27/01/2014 (Rv. 629504 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imprese autorizzate all'autotrasporto per conto terzi - Art. 13, comma 1, del d.l. n. 90 del 1990 - Credito d'imposta a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto - Eccedenza - Utilizzabilità - Limiti - Conseguenze - Inclusione nell'eccedenza d'imposta riportata in dichiarazione - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, lo speciale credito d'imposta, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, in favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto per conto di terzi, iscritte nell'albo degli autotrasportatori, riconosciuto dall'art. 13, comma 1, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, non concorre alla formazione del reddito imponibile, e l'eventuale eccedenza, ai sensi dell'art. 10, comma 12, del d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è scomputabile soltanto dai versamenti delle imposte sui redditi e dell'IVA da effettuare nel periodo d'imposta successivo a quello di pertinenza. Ne consegue che, in sede di dichiarazione, tale eccedenza non può essere inserita nel procedimento di liquidazione dell'imposta, mediante esposizione nell'ambito indistinto dell'eccedenza d'imposta da utilizzare incondizionatamente in avvenire, consentendosene altrimenti l'uso oltre i limiti prescritti.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 13 com. 1, Decreto Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 151 art. 10 com. 12, Decreto Legge 12/07/1991 num. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)