Sez. L, Sentenza n. 8838 del 01/07/2000 (Rv. 538167 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Esercizio dell'opzione per la prosecuzione del rapporto dopo il superamento dell'età pensionabile ex art. 6 D.L. n. 791 del 1981 - Domanda del lavoratore di fruire del trattamento pensionistico dopo l'esercizio dell'opzione - Effetti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE
È legittima la richiesta del dipendente di attivazione del trattamento pensionistico pur dopo l'esercizio dell'opzione detta in questione, ove il datore di lavoro si opponga per la prosecuzione del rapporto ex art.6 D.L. n.791 del 1981 ragione dell'assunta irrilevanza o illegittimità dell'opzione stessa, con la conseguenza che l'attivazione del trattamento pensionistico - che fa venir meno gli effetti della già esercitata opzione sul regime di recedibilità dal rapporto - risulta risolutivamente condizionato al definitivo accertamento che il rapporto di lavoro si sia risolto non già al raggiungimento dell'età pensionabile, bensì alla data del conseguimento della maggiore anzianità contributiva in vista della quale l'opzione è stata esercitata e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età, a meno che tale richiesta di trattamento pensionistico, ove indirizzata proprio al datore di lavoro, non abbia invece il significato di richiesta di collocamento in quiescenza con cessazione del rapporto alla data medesima e rinuncia agli effetti dell'opzione.
Riferimenti normativi: Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)