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Sez. L, Sentenza n. 9156 del 07/06/2003 (Rv. 564046 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE | Esercizio dell'opzione per la prosecuzione del rapporto ex art. 6 D.L. n. 791 del 1981 - Decorrenza della pensione di vecchiaia - Distinzione tra ipotesi di domanda di pensionamento anteriore alla cessazione del periodo di proroga ed esaurimento del periodo di proroga - Necessità - Esaurimento del periodo di proroga del rapporto - Decorrenza - Dalla data dell'esaurimento della proroga - Sussistenza - Inerzia del lavoratore nel chiedere la prestazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564046-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE

In materia di esercizio della facoltà, da parte dei lavoratori che non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima, di continuare a prestare la loro opera per incrementare la propria anzianità contributiva, comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'art. 6, comma quinto, D.L. n. 791 del 1981, conv. nella legge n. 54 del 1982, stabilendo che, qualora sia stata esercitata detta opzione, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la relativa domanda va interpretato in armonia con il primo comma e con il principio generale risultante dall'art. 6 della legge n. 155 del 1981, e quindi deve ritenersi che siffatta decorrenza operi nel caso in cui la pensione di vecchiaia sia richiesta prima che sia maturato il periodo di proroga del rapporto di lavoro. Pertanto, per i lavoratori che hanno esercitato l'opzione in esame, qualora la proroga sia terminata, è da quest'ultima data che sussistono tutti i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, sicché l'eventuale inerzia del lavoratore nel richiedere la relativa prestazione non impedisce che la pensione di vecchiaia decorra dal momento della maturazione di tutti i requisiti previsti dalla legge che, per i lavoratori in oggetto, sono costituiti dall'avere maturato l'anzianità anagrafica e contributiva e dall'essere cessato il rapporto di lavoro prorogato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 25/02/1982 num. 54 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)