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Sez. 3, Sentenza n. 2092 del 29/01/2013 (Rv. 625000 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | In capo al coltivatore diretto - Insorgenza - Coltivazione diretta per un biennio - Necessità - Titolarità del diritto dominicale per un periodo minimo - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625000-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Ai fini dell'insorgenza del diritto di prelazione in capo al coltivatore diretto, proprietario di terreni confinanti con quello in vendita, è necessario che la coltivazione duri almeno da due anni, mentre non è indispensabile un periodo minimo di titolarità del diritto dominicale; infatti, tale diritto può essere stato acquisito in qualunque momento antecedente al maturare delle condizioni per l'esercizio del diritto di prelazione, purché la coltivazione sia stata effettuata in forza di uno dei titoli giuridici indicati nell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, espressamente richiamata dall'art. 7, primo comma, dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Non occorre, peraltro, che la coltivazione del proprietario confinante sia stata legittimata o dal diritto dominicale o da un contratto agrario, perché la norma non lega l’attribuzione del beneficio all’esistenza di una coltivazione “qualificata”, ma solo avvenuta in base a un titolo legittimo.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)