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Sez. 3, Ordinanza n. 8338 del 27/03/2024 (Rv. 670626-01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Coltivatore diretto proprietario di fondi confinanti - Condizioni - Equiparabilità a quelle previste per l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipe - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670626-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di prelazione agraria, al proprietario di un fondo agrario confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione, ovvero il succedaneo diritto di riscatto, se ricorrono nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall'art. 8 della l. n. 590 del 1965, cui l'art. 7 della l. n. 817 del 1971 integralmente rinvia; ne consegue che il diritto di prelazione del confinante si configura come un nuovo e distinto diritto subordinato ad altre condizioni, risultando invero soggetto, per il suo sorgere, alle stesse condizioni indispensabili perché lo stesso diritto sorga in capo all'affittuario, al mezzadro, al colono o al compartecipe insediato sul fondo in vendita.

Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)