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Sez. 1, Sentenza n. 9047 del 03/11/1994 (Rv. 488358 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Assegno relativo ai figli - Adeguamento con riferimento agli indici di svalutazione - Criterio minimo - Criteri comportanti adeguamenti automatici annuali di minore entità - Adozione - Illegittimità.
Stato
decisa il 1994-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488358-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

A norma dell'art. 6, undicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74, (per il quale "nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai figli il tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, "almeno" con riferimento agli indici di svalutazione"), il riferimento ai suddetti indici di svalutazione costituisce il criterio minimo di adeguamento garantito. Pertanto, mentre il giudice ha il potere discrezionale di utilizzare altri criteri, gli è fatto divieto di adottare soluzione che possano determinare adeguamenti automatici annuali di minore entità (nella specie, aggancio all'incremento delle retribuzioni del coniuge obbligato al versamento).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6 undecies, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)