Sez. L, Sentenza n. 7435 del 12/12/1986 (Rv. 449486 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - DISCIPLINA - LEGGI N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970 E ARTT. 1256 E 1464 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - DISCIPLINA - LEGGI N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970 E ARTT. 1256 E 1464 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di licenziamento del lavoratore a seguito del superamento, da parte dello stesso, del periodo di comporto per malattia, la disposizione dettata dall'art. 2110 cod. civ. - che prevede, in detta ipotesi, la facoltà del datore di lavoro di recedere dal rapporto a norma dell'art. 2118 cod. civ. - prevale come lex specialis sia sulla disciplina dei licenziamenti individuali di cui alle leggi n 604 del 1966 e n. 300 del1970, sia sulla disciplina generale di cui agli artt. 1256 e 1464 cod. civ., alla stregua della quale la parte può recedere dal contratto quando non abbia un apprezzabile interesse a conseguire la prestazione divenuta temporaneamente e parzialmente impossibile. (V 2932/85, mass n 440677; (V 3909/83, mass n 428832).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)