Sez. L, Sentenza n. 3909 del 07/06/1983 (Rv. 428832 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL COSIDDETTO PERIODO DI COMPORTO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL COSIDDETTO PERIODO DI COMPORTO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
L'art. 2110, comma secondo cod. civ. che, per il caso di malattia del lavoratore attribuisce al datore di lavoro la facoltà di recedere dal rapporto per il protrarsi dell'impossibilità della prestazione oltre il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equità (cosiddetto periodo di comporto), prevale, come lex specialis, sia sulla disciplina generale delle obbligazioni, e in particolare sugli artt. 1256 e 1464 cod. civ., sia sulla disciplina dei licenziamenti (legge 15 luglio 1966 n. 604) e si riferisce tanto all'ipotesi della malattia a carattere unitario e continuativo, quanto a quella degli episodi morbosi che si succedono a brevi intervalli. (Conf 4331/81, mass n 415025).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)