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Sez. 5, Sentenza n. 7489 del 22/05/2002 (Rv. 554627 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Ambito di applicazione - Conferimento di rami d'azienda - Applicazione dell'INVIM - Legittimità - Contrasto con gli artt. 4, 7 e 10 della direttiva n. 69/335/CEE - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554627-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

L'applicazione, da parte del competente ufficio finanziario, dell'INVIM ad un'operazione di conferimento di rami d'azienda da parte di una società commerciale non si pone in contrasto con gli artt. 4, 7 e 10 della direttiva n. 69/335/CEE - che vieta di applicare, sulle operazioni indicate, imposte indirette aventi le stesse caratteristiche di quelle sui conferimenti -, atteso che, nel caso di specie, l'INVIM colpisce l'incremento di valore, mentre il trasferimento del bene costituisce soltanto l'occasione in cui l'imposta viene calcolata.

Riferimenti normativi: Legge 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)