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Sez. 2, Sentenza n. 24553 del 22/03/2024 Cc. (dep. 20/06/2024) Rv. 286698-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Presunzione relativa di sussistenza - Operatività - Elementi astrattamente idonei a superare la presunzione - Indicazione - Tempo decorso dalla condotta di partecipazione (cd. tempo silente) - Apprezzabilità.
Stato
decisa il 2024-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286698-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen., a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo.

Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 com. 2, Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 3 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)