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Sez. 1, Sentenza n. 5389 del 16/01/2026 Cc. (dep. 10/02/2026) Rv. 289490-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Delitto ex art. 416-bis cod. pen. - Esigenze cautelari - Presunzione relativa di sussistenza - Operatività - Tempo decorso dalla condotta di partecipazione (cd. tempo silente) - Apprezzabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289490-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente", ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati, non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari. (Fattispecie in cui la Corte non ha considerato sufficienti a derogare alla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere le dichiarazioni di un collaboratore e di un teste di polizia giudiziaria, che avevano circoscritto la condotta delittuosa dell'indagato in un ristretto arco temporale, e l'avere questi successivamente svolto un'attività lavorativa per un anno).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)