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Sez. 5, Sentenza n. 806 del 27/09/2023 Cc. (dep. 09/01/2024) Rv. 285879-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Delitti ci cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - Presunzione relativa di pericolosità sociale - Contenuto e obblighi di motivazione del giudice della cautela - Indicazione.
Stato
decisa il 2023-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285879-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

In tema di custodia cautelare in carcere, la presunzione relativa di pericolosità sociale posta dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. determina la necessità che il giudice, senza dover dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", si limiti a apprezzare le ragioni della sua esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano sia il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, sia la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, desumibile da indicatori concreti, quali le attività risocializzanti svolte in regime carcerario, volte al reinserimento nel circuito lavorativo lecito, nonché l'assenza di comportamenti criminali.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)