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Sez. 1, Sentenza n. 3290 del 06/10/1976 (Rv. 382086 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI CALCOLO DEL VALORE VENALE DEL BENE.*
Stato
decisa il 1976-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382086-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI CALCOLO DEL VALORE VENALE DEL BENE.*

L'Obbligo dell'espropriante di risarcire il danno da occupazione illegittima (protrattasi oltre il biennio) costituisce debito risarcitorio da fatto illecito, e, quindi, debito di valore, nella cui Determinazione deve tenersi conto della svalutazione monetaria. Pertanto, nel caso in cui l'occupazione illegittima abbia avuto termine con il decreto di espropriazione, qualora per la liquidazione di detto danno si adotti il criterio degli interessi legali sul valore venale del bene (per il periodo dell'occupazione illegittima), non deve farsi riferimento al valore venale all'epoca della espropriazione, ma bensi a quello, eventualmente maggiore per effetto della svalutazione monetaria, all'epoca della liquidazione del danno. (V 349/74, mass n 368021; (V 3567/72, mass n 361552; (V 1218/71, mass n 351378).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)