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Sez. 1, Sentenza n. 2223 del 08/05/1978 (Rv. 391613 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - RIFERIMENTO AL VALORE DEL BENE AL MOMENTO DELLA DECISIONE - RICONOSCIMENTO DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI DALLA DATA DEL FATTO ILLECITO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1978-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391613-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - RIFERIMENTO AL VALORE DEL BENE AL MOMENTO DELLA DECISIONE - RICONOSCIMENTO DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI DALLA DATA DEL FATTO ILLECITO - LEGITTIMITA.*

In tema di illegittimo protrarsi dell'occupazione temporanea di immobile oltre il biennio, con sopravvenuta impossibilita di restituzione del medesimo a causa della sua definitiva destinazione nella realizzazione di opera pubblica, la liquidazione del danno spettante al proprietario, in base al valore del bene al momento della decisione, non osta a che al proprietario stesso vengano riconosciuti gli interessi compensativi su quella somma, dalla data del fatto illecito fino all'indicato momento, a titolo di risarcimento del pregiudizio subito per il mancato godimento dell'immobile in tale periodo. (V 3290/76, mass n 382086; (V 175/72, mass n 355950).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)