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Sez. 1, Sentenza n. 13881 del 09/11/2001 (Rv. 550128 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Autorizzazione in corso di causa - Efficacia sanante - Comune - Atto di appello - Notifica prima del decorso di dieci giorni dalla pubblicazione della delibera di autorizzazione - Compimento del termine in corso di causa - Sanatoria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550128-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

L'autorizzazione a stare in giudizio è condizione di efficacia e non requisito di validità della costituzione in giudizio dell'ente pubblico e può, quindi, intervenire anche nel corso del giudizio, sanando retroattivamente le irregolarità inficianti la precorsa fase del procedimento stesso; pertanto, qualora l'atto di citazione in appello proposto da un'amministrazione comunale sia stato notificato prima del decorso del termine di dieci giorni dalla pubblicazione, previsto dall'art.47, secondo comma della legge n. 142 del 1990 per l'esecutività delle delibere della Giunta Municipale, il compimento del medesimo nel corso del processo sana retroattivamente la precedente irregolarità del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 47 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)