Sez. L, Sentenza n. 16269 del 19/08/2004 (Rv. 576771 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Intervento e produzione dell'autorizzazione nel corso del giudizio - Ammissibilità - Efficacia sanante - Sussistenza - Comune - Ricorso per cassazione - Autorizzazione intervenuta dopo il deposito - Sanatoria - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
L'autorizzazione a stare in giudizio è condizione di efficacia e non requisito di validità della costituzione in giudizio dell'ente pubblico e può, quindi, intervenire anche nel corso del giudizio, sanando retroattivamente le irregolarità inficianti la precorsa fase del procedimento stesso; pertanto, qualora il ricorso per cassazione proposto da un'amministrazione comunale sia stato depositato prima che sia stata rilasciata l'autorizzazione della Giunta municipale, il successivo deposito di questa sana retroattivamente la precedente irregolarità del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)