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Sez. 1, Sentenza n. 14392 del 10/08/2012 (Rv. 623642 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - IN GENERE | Società per azioni quotate in mercati regolamentati - Obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria ex art. 106 del TUF - Inadempimento - Responsabilità contrattuale o "ex lege" - Conseguenze risarcitorie - Configurabilità - Fondamento - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623642-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - IN GENERE

In tema di società per azioni quotate in mercati regolamentati, qualora sia inadempiuto l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 58 del 1998, gravante - come obbligo a contrarre - a carico dell'acquirente del pacchetto azionario che superi la soglia del 30 per cento, compete agli azionisti, cui l'offerta avrebbe dovuto essere rivolta, il diritto soggettivo al risarcimento del danno patrimoniale a titolo contrattuale (o "ex lege"), ove essi dimostrino di avere perso una possibilità di guadagno a causa della mancata promozione dell'offerta; nella violazione di tale normativa, la lesione dell'interesse soggettivo tutelato non trova invero protezione esaustiva nelle sanzioni penali ed amministrative (come la sterilizzazione del voto e l'obbligo di rivendita delle azioni eccedenti entro l'anno), pur trattandosi di obbligo insuscettibile di esenzione forzata e che, tuttavia, sorge dal fatto in sé dell'acquisto di azioni per una quantità idonea, per presunzione legale, a conferire il controllo societario. La perdita di tale opzione di acquisto, che l'o.p.a. obbligatoria omessa avrebbe dovuto assicurare, determina un danno che può anche non conciliare in modo automatico con il prezzo di vendita se l'offerta fosse intervenuta, dovendosi considerare anche gli eventi successivi incidenti sul valore di borsa delle azioni rimaste in portafoglio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 106, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 109, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)