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Sez. 2, Sentenza n. 4461 del 20/04/1995 (Rv. 491937 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI, DIFFERENZE TRA SPOGLIO E TURBATIVA) | Marciapiedi comuni ad un condominio di edifici - Accesso con veicoli da parte di alcuni condomini - Apposizione di transenne tubolari ai marciapiedi comuni - Atto di spoglio - Configurabilità - Esecuzione di una delibera assembleare legittima e non impugnata - Esclusione dell'"animus spoliandi" - Inidoneità.
Stato
decisa il 1995-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491937-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI, DIFFERENZE TRA SPOGLIO E TURBATIVA)

In tema di condominio di edifici, l'apposizione di transenne tubolari ai marciapiedi comuni, le quali impediscono a taluni condomini l'accesso con i veicoli a detti marciapiedi ai quali in passato essi avevano acceduto, integra attività di spoglio e l'eccezione dell'amministratore di averlo compiuto in esecuzione di una deliberazione condominiale legittima e non impugnata ("feci sed iure feci") non è idonea ad escludere l'"animus spoliandi", soprattutto se, come nella specie, per lungo tempo dopo l'assunzione della deliberazione i condomini abbiano continuato ad esercitare il possesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)