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Sez. 3, Ordinanza n. 13194 del 22/05/2008 (Rv. 603436 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Sospensione del giudizio per pregiudizialità nella fase sommaria - Ammissibilità - Esclusione - Obbligo del giudice di tener conto del giudizio pregiudicante ai fini della concessione dell'ordinanza di rilascio - Necessità - Conseguente prosecuzione del giudizio - Possibili effetti.
Stato
decisa il 2008-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603436-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Nel corso della fase sommaria del procedimento per convalida di sfratto il giudice non può ordinare la sospensione del giudizio per pregiudizialità, ex art. 295 cod. proc. civ., giacché tale fase è preordinata alla eventuale pronuncia dell'ordinanza provvisoria di rilascio (art. 665 cod. proc. civ.), che è insuscettibile di passare in giudicato e rispetto alla quale pertanto non si pone alcun problema di potenziale contrasto di giudicati, a prevenire il quale è finalizzato l'istituto della sospensione. Il giudice della convalida, tuttavia, è comunque tenuto a valutare il presumibile esito del giudizio pregiudicante, e tenerne conto nella decisione sulla concessione o diniego dell'ordinanza di rilascio, alla quale consegue la fase di merito a cognizione piena ai sensi dell'art. 667 del codice di rito in cui, invece, sussistendone i presupposti, può trovare luogo eventualmente l'emissione del provvedimento di sospensione previsto dal richiamato art. 295.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)