Sez. 3, Ordinanza n. 26435 del 16/12/2009 (Rv. 610968 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - PROCEDURA PER IL RILASCIO A SEGUITO DI AZIONE DI RECESSO DEL LOCATORE - IN GENERE | Potere di tutela sommaria previsto dall'ultimo comma dell'art. 30 della legge n. 392 del 1978 - Esercizio preventivo rispetto alla sospensione del giudizio per pregiudizialità ex artt. 295 e 337 cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - PROCEDURA PER IL RILASCIO A SEGUITO DI AZIONE DI RECESSO DEL LOCATORE - IN GENERE
In tema di procedimento di rilascio di immobile locato, ex art. 30 della legge n. 392 del 1978, il potere di tutela sommaria di cui all'ultimo comma del citato art. 30, in quanto espressione di un'esigenza di tutela anticipatoria sulla base di una cognizione sommaria, deve essere ritenuto esercitabile doverosamente prima che venga esercitato il potere di sospensione sia ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., ove rilevi una causa pregiudicante pendente in primo grado, sia ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., nel caso in cui rilevi, invece, una causa pregiudicante in sede di impugnazione e, dunque, già oggetto di decisione.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)