Sez. L, Sentenza n. 1753 del 17/02/2000 (Rv. 533952 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Assenza del lavoratore - Omessa giustificazione - Impugnazione del conseguente licenziamento per giusta causa - Certificazione di un grave stato depressivo - Valutazione del giudice di merito della sua non rilevante incidenza sulla capacità di intendere e di volere - Mancanza di supporto medico legale o argomentativo - Vizio di motivazione - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE
In un giudizio di impugnativa di un licenziamento per giusta causa intimato a lavoratore rimasto assente dal lavoro per alcuni giorni senza comunicare alcuna giustificazione, è affetta da vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., la sentenza di merito che apoditticamente abbia ritenuto, senza supporto di valutazioni medico - legali o di un'adeguata motivazione, che la grave forma di depressione psichica da cui era affetto il lavoratore nel periodo in questione, secondo la certificazione medica da lui prodotta in giudizio, non era tale da determinare una rilevante alterazione del normale livello di consapevolezza e di capacità di scelta del soggetto colpito, idonea ad incidere sulla scusabilità della condotta inadempiente tenuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)