Sez. L, Sentenza n. 3727 del 11/06/1980 (Rv. 407583 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO INGIUSTO - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - CONDIZIONI - IMPRESA INDUSTRIALE OCCUPANTE ALMENO SEDICI DIPENDENTI NEL SUO UNICO STABILIMENTO - APPLICABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO INGIUSTO - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - CONDIZIONI - IMPRESA INDUSTRIALE OCCUPANTE ALMENO SEDICI DIPENDENTI NEL SUO UNICO STABILIMENTO - APPLICABILITA.*
Al fine dell'applicazione dell'art 18 della legge 20 maggio 1970 n 300, che prevede la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore ingiustamente licenziato (cosiddetto regime di stabilita reale) requisiti necessari e sufficienti sono quelli previsti dal successivo art 35 della legge stessa, con riferimento alla organizzazione territoriale dell'impresa in unita produttiva, quale che sia la sua dimensione complessiva. Detta norma, pertanto, trova applicazione anche nell'ipotesi di impresa industriale e commerciale che occupa almeno sedici dipendenti nel suo unico stabilimento. (V 5108/79, mass n 401747; (V 4214/79, mass n 400732; (V 2578/79, mass n 398914; (V 5058/78, mass n 394815).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)