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Sez. L, Sentenza n. 5108 del 04/10/1979 (Rv. 401747 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1979-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401747-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI.*

La tutela reale della reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all'art 18 dello statuto dei lavoratori, spetta a tutti i lavoratori di ciascuna Sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo, occupanti almeno sedici dipendenti di imprese industriali e commerciali, oppure ai lavoratori di queste imprese, indipendentemente dalle loro articolazioni, se nello stesso comune occupano almeno sedici dipendenti. (nella specie la sentenza impugnata aveva ritenuto ancora operante, in ogni caso, per la tutela reale del posto di lavoro il requisito numerico degli oltre trentacinque dipendenti, riferendo quello di piu di quindici dipendenti, di cui all'art 35 dello statuto dei lavoratori, solo alla tutela dell'attivita sindacale). (Conf 1830/78, mass n 391218).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)