Sez. L, Sentenza n. 5009 del 08/04/2002 (Rv. 553572 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Domanda di rendita d'inabilità per malattia professionale o infortunio - Successiva richiesta di cumulo con altra rendita - "Mutatio libelli" - Configurabilità - Esclusione - Cumulo - Conseguenza giuridica necessaria - Domanda dell'interessato - Necessità - Esclusione - Prescrizione delle facoltà di richiedere il cumulo - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
Nel giudizio promosso per il riconoscimento del diritto a rendita per malattia professionale o infortunio, la successiva richiesta di cumulo con la preesistente rendita per altro infortunio o malattia professionale non integra una "mutatio libelli", costituendo il cumulo una conseguenza giuridica necessaria a norma degli artt. 80 e 132 del d.P.R. n. 1124 del 1965, derivante dal riconoscimento del carattere professionale della malattia, anche indipendentemente dalla domanda dell'interessato e senza alcun potere discrezionale dell'Istituto; pertanto, non è ipotizzabile una prescrizione della facoltà di richiedere il cumulo, poiché l'istituto della prescrizione opera sui diritti e non sulle facoltà inerenti al diritto, potendosi invece prescrivere, nel termine triennale di cui all'art. 112 del citato d.P.R. n. 1124 del 1965, soltanto il diritto a chiedere la rendita per la nuova malattia professionale.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 132 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)