Sez. 3, Sentenza n. 12543 del 22/11/1991 (Rv. 474725 - 01)
Locazione - Obbligazioni del locatore - Mantenimento della cosa in buono stato locativo | Protrazione dell'obbligo per tutta la durata del rapporto locativo - Conduttore in mora nella restituzione dell'immobile - Danni subiti per l'omessa manutenzione del bene durante il periodo di mora - Domanda di risarcimento del conduttore - Inammissibilità.
Locazione - Obbligazioni del locatore - Mantenimento della cosa in buono stato locativo
L'obbligazione del locatore di assicurare al conduttore il godimento della cosa locata, mantenendola in buono stato locativo, si protrae per tutta la durata del rapporto di locazione ma non dopo che questo è cessato per qualsiasi causa, perché da questo momento il conduttore in mora nella restituzione dell'immobile ne mantiene solo abusivamente la detenzione, restando obbligato al pagamento del canone di locazione, ai sensi dell'art. 1591 cod.civ., solo a titolo di risarcimento del danno, senza che ciò implichi, a carico del locatore, la persistenza delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione ormai cessato. Ne consegue che il conduttore in mora nella restituzione dell'immobile non può chiedere al locatore i danni subiti per omessa manutenzione del bene durante il periodo della mora.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)