Sez. 3, Sentenza n. 12725 del 12/12/1995 (Rv. 495032 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE | Amministrazione - Applicabilità delle norme sulla società semplice - Conseguenze sul piano processuale - Legittimazione ad agire in giudizio - Spettanza a ciascun partecipante - Litisconsorzio necessario - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE
All'impresa familiare coltivatrice sono applicabili, se non vi è stata la nomina di un rappresentante ai sensi dell'art. 48 legge 3 maggio 1982 n. 203, le norme sulla società semplice che consentono a ciascun socio di agire anche sul piano processuale, in nome e per conto degli altri, senza necessità di integrazione del contraddittorio, nel caso di mancata evocazione in giudizio di uno di essi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2257, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)