Sez. 3, Sentenza n. 8655 del 03/10/1996 (Rv. 499893 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE | Rappresentanza sostanziale e processuale della famiglia - Mancata designazione del rappresentante - Amministrazione disgiuntiva dei singoli componenti - Risoluzione del contratto - Azione del concedente nei confronti di uno solo dei componenti - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE
Alla famiglia coltivatrice, equiparabile alla società semplice, si applica il principio della amministrazione disgiuntiva da parte di tutti i partecipanti, con la conseguenza che quando non vi sia stata la nomina del rappresentante, ai sensi dell'art. 48 legge 3 maggio 1982 n. 203, ciascuno dei suoi componenti può agire anche sul piano processuale in nome e per conto della famiglia nei confronti del concedente, con effetti per gli altri familiari ed il concedente può agire nei confronti di uno solo dei componenti per la risoluzione del contratto senza necessità, nell'uno come nell'altro caso, di integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti della famiglia rimasti estranei al giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Civ. art. 2257, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)