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Sez. 1, Sentenza n. 3790 del 21/11/1969 (Rv. 344084 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - PARTI NECESSARIE DEL GIUDIZIO - APPELLO - OMESSA CITAZIONE DI ALCUNA DI ESSE - NULLITA DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA - RILEVABILITA EX OFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344084-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - PARTI NECESSARIE DEL GIUDIZIO - APPELLO - OMESSA CITAZIONE DI ALCUNA DI ESSE - NULLITA DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA - RILEVABILITA EX OFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE.*

Nel giudizio di opposizione di terzo sono parti necessarie l'opponente, il creditore procedente, il debitore escusso ed i creditori intervenuti nella procedura esecutiva. L'omessa citazione in appello di alcune delle parti suddette comporta la nullita del procedimento e della sentenza di secondo grado sotto il profilo della non integrita del contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario. La detta nullita e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in Cassazione. (V 1994-64 125-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 485

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)