Sez. 1, Sentenza n. 3790 del 21/11/1969 (Rv. 344084 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - PARTI NECESSARIE DEL GIUDIZIO - APPELLO - OMESSA CITAZIONE DI ALCUNA DI ESSE - NULLITA DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA - RILEVABILITA EX OFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - PARTI NECESSARIE DEL GIUDIZIO - APPELLO - OMESSA CITAZIONE DI ALCUNA DI ESSE - NULLITA DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA - RILEVABILITA EX OFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE.*
Nel giudizio di opposizione di terzo sono parti necessarie l'opponente, il creditore procedente, il debitore escusso ed i creditori intervenuti nella procedura esecutiva. L'omessa citazione in appello di alcune delle parti suddette comporta la nullita del procedimento e della sentenza di secondo grado sotto il profilo della non integrita del contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario. La detta nullita e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in Cassazione. (V 1994-64 125-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 485
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)