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Sez. 3, Sentenza n. 1323 del 08/05/1971 (Rv. 351531 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA TERZO OPPONENTE, CREDITORE PROCEDENTE E DEBITORE ESECUTATO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351531-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA TERZO OPPONENTE, CREDITORE PROCEDENTE E DEBITORE ESECUTATO - SUSSISTENZA.*

L'opposizione del terzo, il quale pretenda di avere la proprieta o altro diritto reale sul bene assoggettato all'espropriazione, determina un litisconsorzio necessario fra terzo opponente, creditore procedente e debitore esecutato, sicche il debitore che, nel giudizio di esecuzione e parte in senso processuale e sostanziale, deve necessariamente essere chiamato a partecipare ad ogni fase e grado del giudizio stesso. (V 421'71, mass n 350024' 3790'69, mass n 344084).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)