Sez. 3, Sentenza n. 1323 del 08/05/1971 (Rv. 351531 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA TERZO OPPONENTE, CREDITORE PROCEDENTE E DEBITORE ESECUTATO - SUSSISTENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA TERZO OPPONENTE, CREDITORE PROCEDENTE E DEBITORE ESECUTATO - SUSSISTENZA.*
L'opposizione del terzo, il quale pretenda di avere la proprieta o altro diritto reale sul bene assoggettato all'espropriazione, determina un litisconsorzio necessario fra terzo opponente, creditore procedente e debitore esecutato, sicche il debitore che, nel giudizio di esecuzione e parte in senso processuale e sostanziale, deve necessariamente essere chiamato a partecipare ad ogni fase e grado del giudizio stesso. (V 421'71, mass n 350024' 3790'69, mass n 344084).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)