Sez. 3, Sentenza n. 22331 del 22/10/2014 (Rv. 633104 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE | Ricovero ospedaliero - Obbligo di sorveglianza del paziente non interdetto né sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio - Configurabilità - Contenuto.
RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE
II contratto di ricovero produce, quale effetto naturale ex art. 1374 cod. civ., l'obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne. La circostanza che il paziente sia capace di intendere o di volere, ovvero il fatto che non sia soggetto ad alcun trattamento sanitario obbligatorio, non esclude il suddetto obbligo, ma può incidere unicamente sulle modalità del suo adempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 413, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2047
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)