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Sez. L, Sentenza n. 2525 del 19/03/1988 (Rv. 458270 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CODICE DISCIPLINARE - MODALITÀ DI FORMAZIONE - INDIVIDUAZIONE - AFFISSIONE IN LUOGHI ACCESSIBILI - OBBLIGATORIETÀ - IDONEITÀ DEL LUOGO DI AFFISSIONE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458270-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CODICE DISCIPLINARE - MODALITÀ DI FORMAZIONE - INDIVIDUAZIONE - AFFISSIONE IN LUOGHI ACCESSIBILI - OBBLIGATORIETÀ - IDONEITÀ DEL LUOGO DI AFFISSIONE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'art. 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970, nello stabilire che le norme disciplinari debbono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luoghi accessibili a tutti, si riferisce al cosiddetto codice disciplinare aziendale quali che siano state le modalità della sua formazione, ne abbia il datore di lavoro predeterminato l'intero contenuto, in Mancanza di una normativa disciplinare collettiva, o abbia proceduto alla compilazione di esso mediante integrazione e specificazione di tale disciplina o abbia, infine, preferito limitarsi alla semplice ricezione della medesima. La valutazione circa l'idoneità del luogo di affissione a consentire la conoscibilità e la consultabilità delle norme disciplinari da parte dei lavoratori integra un accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile (se adeguatamente motivato) in Sede di legittimità. (V 1717/78, mass n 391128).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)