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Sez. L, Sentenza n. 1717 del 11/04/1978 (Rv. 391128 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONOSCENZA MEDIANTE AFFISSIONE - RIFERIMENTO ALLE SANZIONI PREDETERMINATE UNILATERALMENTE O A QUELLE RECEPITE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - LUOGO DI AFFISSIONE - LAVORATORI ADDETTI O COMANDATI - IRRILEVANZA - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI AFFISSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391128-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONOSCENZA MEDIANTE AFFISSIONE - RIFERIMENTO ALLE SANZIONI PREDETERMINATE UNILATERALMENTE O A QUELLE RECEPITE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - LUOGO DI AFFISSIONE - LAVORATORI ADDETTI O COMANDATI - IRRILEVANZA - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI AFFISSIONE - CONSEGUENZE.*

L'art 7 dello statuto dei lavoratori, nello stabilire che le norme disciplinari dell'impresa debbono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti, si riferisce sia alle norme predeterminate unilateralmente dallo imprenditore, sia a quelle recepite dalla contrattazione collettiva. Il luogo di affissione deve trovarsi nello stabilimento a cui i lavoratori sottoponibili a procedimento disciplinare sono effettivamente addetti, e non nello stabilimento di altra impresa, presso cui essi siano stati comandati. L'inosservanza di questa disposizione preclude l'Esercizio del potere disciplinare e determina la nullita insanabile della sanzione tuttavia applicata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)