Sez. 3, Sentenza n. 2202 del 28/05/1977 (Rv. 385919 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - AGENZIA DI VIAGGIO TURISTICA - RAPPORTI CON I CLIENTI - POSIZIONE DI - CONTRATTO DI TRASPORTO, DI MANDATO E DI APPALTO DI SERVIZI - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - AGENZIA DI VIAGGIO TURISTICA - RAPPORTI CON I CLIENTI - POSIZIONE DI - CONTRATTO DI TRASPORTO, DI MANDATO E DI APPALTO DI SERVIZI - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
L'Agenzia di viaggio turistica e un'impresa avente funzioni economiche che possono consistere non solo nella prestazione di un'attivita di intermediazione tra le imprese di trasporto e la massa di coloro che fanno domanda dei relativi servizi, ma anche nell'organizzazione ed esecuzione, in nome e per conto proprio, di viaggi turistici attraverso mezzi presi a noleggio o mediante la opera di uno o piu subvettori, nel qual caso essa stipula con i viaggiatori un vero e proprio contratto di trasporto, assumendo la veste di vettore. Nel caso, invece, in cui l'Agenzia non assuma direttamente l'Obbligo del trasporto nei confronti dei propri clienti, ma limiti la sua attivita alla prestazione dell'assistenza turistica, si debbono distinguere due ipotesi: se fra i compiti dell'Agenzia si considera essenziale quello della conclusione del contratto di trasporto per conto dei turisti, attribuendosi agli altri compiti un carattere meramente accessorio, il suddetto rapporto non puo essere assunto che nello schema del mandato; se, invece si ha riguardo all'insieme delle operazioni svolte dalla Agenzia nel predisporre i mezzi necessari per il compimento del viaggio organizzato, considerando quella diretta ad assicurare il trasporto dei viaggiatori non come la sola essenziale ai fini della assistenza turistica, ma come una delle varie attivita da valutare sullo stesso piano delle altre in una visione unitaria dei compiti suddetti, la situazione presenta aspetti equiparabili a quelli propri dell'appalto di un servizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)