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Sez. 3, Sentenza n. 7 del 06/01/1982 (Rv. 417686 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE - AGENZIA DI VIAGGI - MANCATA ASSUNZIONE DIRETTA DELL'OBBLIGO DI TRASPORTO NEI CONFRONTI DEI PROPRI CLIENTI - IPOTIZZABILITÀ DI UN MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA O DI UN APPALTO DI SERVIZI - RISPETTIVA CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE IN TEMA DI ASSUNZIONE DI RISCHI DEL TRASPORTO.*
Stato
decisa il 1982-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417686-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE - AGENZIA DI VIAGGI - MANCATA ASSUNZIONE DIRETTA DELL'OBBLIGO DI TRASPORTO NEI CONFRONTI DEI PROPRI CLIENTI - IPOTIZZABILITÀ DI UN MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA O DI UN APPALTO DI SERVIZI - RISPETTIVA CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE IN TEMA DI ASSUNZIONE DI RISCHI DEL TRASPORTO.*

L'Agenzia di viaggi turistica è un'impresa avente funzioni economiche che possono consistere o nella sola organizzazione od anche nell'esecuzione, in nome e per conto proprio, di viaggi turistici attraverso mezzi presi a noleggio o mediante l'opera di uno o più subvettori. Nel qual caso essa stipula con i viaggiatori un vero e proprio contratto di trasporto, assumendo la veste di vettore e, ove faccia eseguire il trasporto da subvettori, conclude con costoro un ulteriore contratto che si pone, rispetto all'altro, su un piano distinto ma parallelo. Qualora, poi, l'Agenzia non assuma direttamente l'Obbligo di trasporto nei confronti dei propri clienti, si configurerà un mandato senza rappresentanza se fra i compiti dell'Agenzia acquisti essenzialità quello della conclusione dei contratti di trasporto per conto dei turisti, restando gli altri compiti in posizione accessoria, ovvero di appalto di servizi, se è preminente l'insieme delle operazioni svolte nel predisporre i mezzi necessari per il compimento del viaggio organizzato, restando tuttavia il trasporto affidato ad altro soggetto che, obbligandosi a trasferire i viaggiatori da un luogo ad un altro in forza di contratti stipulati con l'Agenzia, quale mandataria (senza rappresentanza) dei turisti, assume nei confronti della stessa la veste di vettore, accollandosi il rischio relativo al trasporto. (Conf 2202/77, mass n 385919).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1742

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)