diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5324 del 24/11/2000 Cc. (dep. 08/02/2001) Rv. 218186 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero - Incompletezza - Acquisizione d'ufficio da parte del tribunale del riesame - Possibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218186-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame, qualora il pubblico ministero abbia mancato di trasmettere uno degli atti sui quali era stata stata a suo tempo fondata la richiesta di applicazione della misura cautelare, il tribunale del riesame può disporne, anche d'ufficio, l'acquisizione rinviando, a tal fine, la decisione, purché nell'osservanza del termine previsto dal comma 9 dell'art.309 c.p.p. Un tale provvedimento, essendo mirato alla completa cognizione della documentazione necessaria ai fini della suddetta decisione, non è qualificabile come atto istruttorio, trattandosi piuttosto di un provvedimento da considerare espressione di un dovere funzionale, il cui esercizio è indispensabile per la corretta definizione del procedimento incidentale. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C., in accoglimento di ricorso del pubblico ministero, ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva dichiarato la caducazione della misura cautelare a cagione della mancanza, presumibilmente accidentale, di talune pagine del verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche intercettate).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)