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Sez. L, Sentenza n. 8543 del 27/09/1996 (Rv. 499800 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI | Versamento mediante bollettino di conto corrente postale - Invio dei medesimi d'ufficio - Necessità - Esclusione - Pagamento dopo la scadenza del relativo termine - Conseguenze - Forza maggiore o caso fortuito - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499800-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI

Il sistema del versamento dei contributi volontari mediante bollettini di conto corrente postale, con periodicità trimestrale, è soggetto al regime risultante dal combinato disposto degli artt. 7 e 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, in base a cui i contributi versati dopo la scadenza del trimestre successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono sono indebiti, e quindi inefficaci ai fini del conseguimento delle prestazioni assicurative, e vengono rimborsati d'ufficio, salvo che il ritardo sia determinato da caso fortuito o forza maggiore, ipotesi alla quale non è riconducibile il mancato o ritardato invio dei bollettini al domicilio dell'interessato, salvo che un'evenienza di tal genere faccia seguito alla richiesta dei bollettini stessi da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rilevato che, in relazione a contributi versati con un ritardo di circa due anni, era mancata la prova dell'assicurato di avere sollecitato a suo tempo l'invio di un ulteriore blocchetto di bollettini).

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 7 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)