Sez. 6, Sentenza n. 11008 del 07/02/2001 Ud. (dep. 21/03/2001) Rv. 218783 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Delitto commesso al fine di agevolare l'attività di associazione di stampo mafioso - Configurabilità - Presupposti.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di agevolare l'associazione mafiosa in modo che la condotta sia diretta a ledere l'ulteriore interesse protetto dall'aggravante. (Fattispecie in cui si è escluso che la circostanza aggravante in questione potesse essere ravvisata nel semplice fatto che la corruzione commessa avesse in qualche modo agevolato una persona facente parte di un sodalizio criminoso di tipo mafioso).
Riferimenti normativi: Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)