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Sez. 5, Sentenza n. 1706 del 12/11/2013 Ud. (dep. 16/01/2014) Rv. 258951 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Delitto commesso al fine di agevolare l'attività di associazione di stampo mafioso - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258951-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, richiede, se riferita a condotte agevolatorie dell'associazione mafiosa, il dolo specifico di favorire l'associazione come obiettivo diretto della condotta, non rilevando, invece, possibili vantaggi indiretti per il sodalizio. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la circostanza aggravante in questione potesse essere ravvisata con riferimento a fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione aventi ad oggetto beni di una società amministrata da un esponente di una consorteria di tipo mafioso, in assenza di prova che la società fallita fosse appartenente al sodalizio o che la condotta fosse diretta a favorire l'associazione).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 com. 2, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)