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Sez. 5, Sentenza n. 23134 del 16/04/2004 Cc. (dep. 17/05/2004) Rv. 229207 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991 in relazione ai reati di cui agli articoli 326 e 615 ter cod. pen. - Condizioni di operatività - Funzionalità oggettiva delle condotte delittuose ad agevolare, oltre il soggetto che riceve le informazioni, anche l'associazione mafiosa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229207-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), in relazione ai reati di cui all'art. 326 cod. pen. (rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'ufficio) ed all'art. 615 ter cod. pen. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), qualora le condotte delittuose ivi previste siano tenute per apprendere notizie sulle sorti del procedimento penale in relazione al reato di associazione mafiosa (art. 416 bis cod. pen.) addebitato all'imputato, in quanto la captazione di dette informazioni non può essere preordinata alla salvaguardia di un interesse esclusivamente personale ma costituisce obiettivamente un vantaggio non solo per il soggetto che riceve l'informazione ma per tutta l'associazione, posto che la lesione della segretezza crea un vulnus nelle indagini di cui possono avvantaggiarsi gli associati contrastando con comportamenti o atti illegittimi i fatti destinati a restare segreti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326, Cod. Pen. art. 615 ter, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)