Sez. 2, Sentenza n. 10453 del 12/05/2011 (Rv. 617628 - 01)
USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - DURATA | Usufrutto perpetuo previsto dal cod. civ. 1865 - Conversione in usufrutto trentennale se costituito a favore di persona giuridica - Art. 252 disp. att. cod. civ. - Termine più breve previsto dal codice vigente - Applicabilità ai diritti sorti anteriormente - Conseguenze in tema di estinzione dell'usufrutto trentennale.
USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - DURATA
L'istituto dell'usufrutto perpetuo di cui al codice civile del 1865 non è più previsto dal codice civile vigente, il cui art. 979, secondo comma, stabilisce che l'usufrutto non può avere una durata maggiore di trent'anni se costituito a favore di una persona giuridica; pertanto - poiché l'art. 252 disp. att. cod. civ. dispone che, quando per l'esercizio di un diritto o per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello fissato dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applichi anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente, con decorrenze diverse a seconda del diritto in questione - il diritto di usufrutto perpetuo, convertito in usufrutto trentennale, comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941 e si estingue, perciò, in data 28 ottobre 1971.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 978, Cod. Civ. art. 979, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)