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Sez. 2, Sentenza n. 280 del 13/01/1999 (Rv. 522244 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - VENTENNALE | Possesso anteriore all'entrata in vigore del cod. civ. del 1942 - Termine trentennale - Applicabilità - Esclusione - Termine ventennale - Applicabilità - Decorrenza.
Stato
decisa il 1999-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522244-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - VENTENNALE

In tema di possesso "ad usucapionem", qualora il possesso abbia avuto inizio in epoca anteriore all'entrata in vigore del codice civile del 1942, occorre avere riguardo non al termine trentennale stabilito dall'art. 2135 del codice abrogato, ma a quello ventennale di cui all'art. 1158 cod. civ. vigente, con decorrenza dal 28 ottobre 1941, giusta disposto dell'art. 252 delle disposizioni transitorie e di attuazione (a meno che non residui un minor termine di decorrenza a norma della disciplina precedente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 135, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 252

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)