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Sez. 2, Sentenza n. 12335 del 02/02/1976 Ud. (dep. 25/11/1976) Rv. 134855 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - IN GENERE - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLA NORMA - SOCIETA DI CAPITALI.*
Stato
decisa il 1976-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134855-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - IN GENERE - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLA NORMA - SOCIETA DI CAPITALI.*

Richiedendo normalmente un'impresa organizzata - specie se a struttura associata - per la produzione di beni materiali una ripartizione dei compiti e delle relative responsabilita tra coloro che collaborano con l'imprenditore, in virtu di attribuzioni preventivamente conferite nell'organizzazioni tecniche dell'impresa; nelle societa di capitali la responsabilita penale per l'inosservanza e la violazione delle norme antinfortunistiche e per le relative conseguenze dannose non puo essere fatta risalire alle persone (amministratori, consigliere o amministratore delegato) preposte ai vertici dell'organizzazione, della gestione e dell'amministrazione della impresa; ma deve essere individuata, per ciascuno dei soggetti della produzione, con riferimento ai compiti attribuiti ed alle mansioni svolte in concreto nella gestione dell'impresa, limitatamente ai settori di specifica Competenza. Ove, pero, tale ripartizione manchi, gli amministratori di una societa non possono esonerarsi dalla responsabilita penale assumendo di non svolgere mansioni tecniche in seno alla societa; giacche, per le loro qualita di organi preposti alla gestione ed all'amministrazione della societa, e, quindi, quali persone fisiche rappresentative della societa imprenditrice e datrice di lavoro, si identificano con i soggetti primari destinatari delle norme antinfortunistiche e penalmente responsabili in conseguenza delle loro violazioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)