Sez. 4, Sentenza n. 6353 del 23/04/1981 Ud. (dep. 27/06/1981) Rv. 149570 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - SOCIETÀ DI CAPITALI - AMMINISTRATORE UNICO - EVENTO COLPOSO - RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - SOCIETÀ DI CAPITALI - AMMINISTRATORE UNICO - EVENTO COLPOSO - RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di reato colposo da infortunio sul lavoro, l'identificazione della persona responsabile, nell'ambito di un'impresa e particolarmente nell'ambito di una società dotata di personalità giuridica, deve essere compiuta, tenendo presenti le strutture effettive dell'impresa stessa e le mansioni esercitate dalle singole persone fisiche. L'amministratore unico di una società, dotata di personalità giuridica, ha tutti i poteri propri dei mandatari. Deve pertanto compiere tutti gli Atti che rientrano nell'oggetto sociale, compresi quelli volti ad assicurare che l'opera dei dipendenti sia espletata con l'osservanza delle norme sulla prevenzione infortuni, qualora non sia fornita la prova certa e rigorosa che al settore della sicurezza sia stata preposta persona competente, a seguito di una ripartizione interna dei compiti, in relazione all'importanza ed alle dimensioni dell'impresa. (Conf. Massima 134855/76; in genere sulla responsabilità dello amministratore conforme massime 145422/80 e 107694).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)