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Sez. 4, Sentenza n. 1390 del 17/01/1986 Ud. (dep. 08/02/1986) Rv. 171889 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - AMMINISTRATORE DI PERSONA GIURIDICA - DESTINATARIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI SENTENZA DI CONDANNA.*
Stato
decisa il 1986-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171889-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - AMMINISTRATORE DI PERSONA GIURIDICA - DESTINATARIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI SENTENZA DI CONDANNA.*

Nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica, la responsabilità penale relativa alla prevenzione degli infortuni deve attribuirsi non all'amministratore, ma alle persone preposte alla esecuzione dei lavori. (fattispecie relativa ad annullamento per vizio di motivazione di decisione affermativa della responsabilità di amministratore unico). (V mass n 169586; (Conf mass n 134855).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)